Art. 2

In vigore dal 29 ott 2001
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 luglio 2001 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 152
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Art. 2 Regolamento recante la soppressione di talune disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa. — Testo vigente | Portale Normativo