Art. 2
In vigore dal 29 ott 2001
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 152
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-07-26;340#art-2