Art. 1
Università per stranieri
In vigore dal 3 nov 2001
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera d), il quale prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
Visto il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204, concernente il riordinamento delle università per stranieri di Siena e Perugia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 maggio 2001, con il quale viene rilevata la necessità di "procedere all'esame dei regolamenti didattici di Ateneo per verificare la coerenza tra le offerte didattiche e le finalità e i compiti assegnati dal riordino";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 con il quale viene rappresentata l'esigenza di una generale disciplina per l'integrale riordino delle università per stranieri, e conseguentemente la necessità "quando sarà emanato il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria (...) di mettere concretamente mano, per quanto riguarda l'università per stranieri, ad interventi normativi di natura non frammentaria";
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio universitario nazionale, che "le finalità e i compiti assegnati dal riordino" siano comunque realizzabili attraverso la disciplina generale introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria;
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio di Stato, che possa essere adottato il regolamento sul caso specifico riguardante l'accesso a studenti italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sarà emanato il testo unico sull'università;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Università per stranieri
1. L'università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di "università per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.
3. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'università per stranieri di Perugia e l'università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2001-07-19;376#art-1