Art. 1
In vigore dal 12 ago 2001
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all' del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alle deliberazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5, per i posti da conferire, che abbiano comunicato la propria disponibilità all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, concernente regolamento recante la disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto del Ministro delle finanze n. 23l del 1998, a seguito dell'entrata in vigore di recenti disposizioni normative in materia;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria espresso nella seduta del 7 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6468 del 6 giugno 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "Gli aspiranti dichiarano," sono inserite le seguenti: "con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,";
b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In alternativa ai documenti di cui ai commi 1 e 2 può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o nei casi non disciplinati dal citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria predispone, in applicazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.";
c) all'articolo 3, il comma 4 è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 giugno 2001
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 12
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-06-19;309#art-1