Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500
In vigore dal 31 ott 2001
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato c);
Vista la direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, che ha dato attuazione alla direttiva 91/321/CEE, e le successive modificazioni;
Considerata la necessità di apportare al decreto ministeriale le modifiche indicate dalla predetta direttiva 99/50/CE;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241;
Visto il regolamento (CE) n. 1139/1998 ed, in particolare, il quarto considerando e l'articolo 2, paragrafo 2, come modificato dal regolamento (CE) n. 49/2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Modifiche al decreto del Ministro
della sanità 6 aprile 1994, n. 500
1. Al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis "residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione";
b) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000.";
c) all'articolo 4, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
"8-bis. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. I metodi analitici per determinare i livelli di residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.
8-ter. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:
a) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui al presente regolamento;
b) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito.";
d) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:
"Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini";
e) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. È vietata la produzione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis ed 8-ter decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
1-ter. È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate al comma 1-bis a decorrere dal 1 luglio 2002.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 maggio 2001
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, Sanità, foglio n. 64
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2001-05-31;371#art-1