Art. 1

In vigore dal 21 lug 2001
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 1o dicembre 2000, n. 411; Vista la richiesta avanzata dalle categorie interessate riguardante l'autorizzazione all'impiego degli imbiancanti ottici nella fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari; Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 22 novembre 2000; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 4 dicembre 2000 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 21 maggio 2001; Adotta il seguente regolamento: . 1. All'articolo 31 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, è aggiunto il seguente comma: "È consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici riportati nell'allegato 1 al presente decreto, che viene inserito come punto "4 Imbiancanti ottici all'allegato II - Sezione 4: carte e cartoni, parte A del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 1o dicembre 2000, n. 411, in quantità non superiore allo 0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente o insieme". 2. Le carte ed i cartoni ottenuti mediante l'impiego degli imbiancanti ottici di cui all'allegato I non devono cedere, se destinati al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione, tali sostanze secondo il saggio riportato nella norma europea EN648. 3. All'articolo 4, lettera E), punto "5.2 Determinazione del contenuto di policlorobifenili (PCB)" al paragrafo "6. Espressione dei risultati" del decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Al fine della valutazione di idoneità il contenuto di PCB totali, riferito al peso del campione in esame, deve risultare non superiore a 2 ppm". 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle carte ed ai cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 5. È abrogato l' del decreto ministeriale 18 giugno 1979. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 354
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:2001-05-30;267#art-1

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