Art. 8
Aggiornamento
In vigore dal 12 lug 2001
1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati, con cadenza almeno triennale, con riferimento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, ai dati epidemiologici relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all', comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2001-05-18;279#art-8