Art. 1
Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti residenti all'estero
In vigore dal 28 lug 2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto in particolare l'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che rinvia all'emanazione di apposito regolamento l'attuazione della disciplina relativa ai contribuenti non residenti in Italia;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto l'articolo 62, comma 3, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve, ai fini delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, le disposizioni del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale è stato approvato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 2-ter, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, secondo cui la dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Visto l'articolo 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;
Visto il comma 40 del predetto articolo 24 della legge n. 449 del 1997, secondo il quale le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814, recante modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero del codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;
Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti da parte dei contribuenti non residenti in Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-5393/UCL del 7 maggio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti residenti all'estero 1. Il codice fiscale richiesto dai contribuenti residenti all'estero è attribuito dall'Agenzia delle entrate anche per il tramite dell'autorità consolare territorialmente competente.
Storico versioni
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