Art. 1
In vigore dal 1 lug 2001
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri;
Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;
Ritenuto di consentire l'uso di alcuni aromi di cui al citato repertorio, già consentiti in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti di confetteria e gomma da masticare sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
Visto il parere espresso in data 30 agosto 2000 dall'Istituto superiore di sanità riguardante i requisiti di purezza di alcuni aromi;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 25 settembre 2000, ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 10 aprile 2001;
Adotta il seguente regolamento:
.
1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:
Sostanza Campo di impiego Dose massima di impiego
metilcicloesano prodotti di 100 mg/kg
N-etil-2-isopropil-5- confetteria
carbossammide (numero gomma da masticare 1200 mg/kg
CAS39711-79-0)
Lattato di L-mentile prodotti di 300 mg/kg
(numero CAS confetteria
59259-38-0) gomma da masticare 1200 mg/kg
Carbonato di mentolo e prodotti di 300 mg/kg
etilenglicole (numero confetteria
CAS 156679-39-9) gomma da masticare 1200 mg/kg
Carbonato di mentolo e prodotti di 300 mg/kg
1 e 2-propilenglicole confetteria
(numero CAS gomma da masticare 1200 mg/kg
30304-82-6)
2. Le sostanze di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 234
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2001-05-08;229#art-1