Art. 1
Presentazione dell'istanza di interpello
In vigore dal 20 giu 2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sull'interpello del contribuente;
Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, riguardante disposizioni di attuazione;
Visto l'articolo 19 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante l'attuazione del diritto di interpello del contribuente;
Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello dell'amministrazione finanziaria da parte del contribuente;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000, n. 193/2000;
Considerato che non è opportuno accogliere l'indicazione del Consiglio di Stato relativa alla possibilità di presentare l'istanza di interpello anche dopo che il contribuente ha dato attuazione alla norma controversa, atteso che il mantenimento del carattere preventivo dell'interpello consente di non confliggere con la disciplina del ravvedimento operoso;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-2245/UCL del 13 febbraio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Presentazione dell'istanza di interpello
1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali, diversi da quelli oggetto dell'interpello disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello può essere presentata, al-tresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata agli uffici individuati al successivo , mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-04-26;209#art-1