Art. 3

Azioni e quote

In vigore dal 8 mag 2001
1. Le azioni e le quote possedute dalla società, ente o impresa che esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
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Azioni e quote (Art. 3 Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342.) — Testo vigente | Portale Normativo