Art. 12

Entrata in vigore

In vigore dal 8 mag 2001
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 aprile 2001 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 390
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-04-13;162#art-12

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Entrata in vigore (Art. 12 Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342.) — Testo vigente | Portale Normativo