Art. 1

In vigore dal 15 giu 2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2000, n. 426, avente ad oggetto il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124; Visto in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), sub 2; Considerato che occorre provvedere alla rettifica del predetto articolo limitatamente alle parole "nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi dell'adunanza del 26 febbraio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. Le parole "nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge" contenute nell'articolo 2, comma 3, lettera a), sub 2, del decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, sono sostituite dalle seguenti "nel triennio antecedente alla predetta data di scadenza per la presentazione delle domande". Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 marzo 2001 Il Ministro: De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Pubblica istruzione, foglio n. 330
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