Art. 2
Autorizzazioni dei concessionari o dei gestori dei giochi
In vigore dal 17 mag 2001
1. Le autorizzazioni di cui all' sono rilasciate in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze riguardante i giochi, concorsi pronostici o scommesse ai quali sono da estendere i tipi di raccolta previsti dall' e nel rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra concessionario e scommettitore, della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, della responsabilità del concessionario per la correttezza della procedura anche sotto il profilo della rendicontazione contabile, dell'utilizzo di metodi informatici per la registrazione in tempo reale delle scommesse presso i sistemi di totalizzazione nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2001
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 384
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-02-15;156#art-2