Art. 1
In vigore dal 8 mar 2001
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengano emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneità del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;
Visto il decreto 23 febbraio 1999, n. 88, "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l'opportunità di attuare parziali modifiche al Regolamento adottato con decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto del 1988, n. 400 (nota n. 1655 del 23 ottobre 2000);
Adotta
il seguente regolamento:
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Il comma 5 dell'articolo 6 dell'allegato A parte I, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 è sostituito dal seguente:
"5. L'interessato può richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato; se l'appello si riferisce alla visita di cui il comma 4, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione.
L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere.".
Storico versioni
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