Capo II

Art. 13

Domanda per la concessione dell'assegno

In vigore dal 22 ago 2001
1. La domanda por l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell', dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 2. Nei casi previsti dall', comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva. 3. Nel caso previsto dall', comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel temine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante. 4. Nella domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998, salva che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonché l'eventuale presentazione per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all', comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità. 6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del presento articolo, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968 e del DPR n. 403 del 1998, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che è tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternità, ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo. 7. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 25 maggio 2001, n. 337 ha disposto (con l'art. 6, comma 6, lettera b)) che al comma 4 del presente articolo le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 6, lettera c)) che al comma 6 del presente articolo le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-13

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