Capo II
Art. 11
Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti
In vigore dal 7 apr 2001
1. In luogo dei soggetti di cui all', comma 2, possono beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:
a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell' del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;
b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell' del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell', quinto comma, della legge n. 184 del 1983, l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;
c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell' del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.
2. In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell', comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente Titolo può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno è sempre il comune di ultima residenza della persona deceduta.
3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o, ai sensi dell', comma 2, comunitario o in possesso di carta di soggiorno di cui all' del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-11