Art. 2

In vigore dal 7 dic 2000
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 novembre 2000 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2000 Registro n. 5 Finanze, foglio n. 100
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-11-22;359#art-2

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