Art. 3

Scelta delle tipologie e articolazione della prova

In vigore dal 8 feb 2001
1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all' ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. 2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere: a) non più di cinque argomenti per la trattazione sintetica; b) da dieci a quindici quesiti a risposta singola; c) da trenta a quaranta quesiti a risposta multipla; d) non più di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi; e) non più di due casi pratici e professionali; f) un progetto. 3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16. 4. Le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall' e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'osservatorio nazionale istituito presso il CEDE. 5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.
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urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-11-20;429#art-3

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