Art. 3
Funzioni del comitato
In vigore dal 26 gen 2001
1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformità dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio;
c) decidere in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo;
d) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre 2000
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 244
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-11-20;407#art-3