Art. 3
In vigore dal 6 dic 2023
1. Gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicità almeno mensile alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, secondo le modalità definite da queste ultime, le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative ai dimessi, ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione della scheda di dimissione, fatte salve diverse disposizioni regionali, gli istituti di ricovero a prevalente carattere socio-assistenziale quali le residenze sanitarie assistenziali, le comunità protette, le strutture manicomiali residuali, e gli istituti di ricovero di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.
2. Le regioni e le province autonome provvedono a verificare, anche attraverso indagini campionarie effettuate sulle cartelle cliniche, la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione.
3. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute, fra quelle riportate all', comma 1, le sottoelencate informazioni, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale. La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, attenendosi alle indicazioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e secondo le specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.ministerosalute.it):
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice identificativo del paziente;
11) regione di residenza;
12) ASL di residenza;
13) regime di ricovero;
13-bis) data di prenotazione;
13-ter) classe di priorità;
14) data di ricovero;
14-bis) ora di ricovero;
15) unità operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis) codice causa esterna;
20) trasferimenti interni;
20-bis) trasferimenti esterni;
20-ter) unità operativa trasferimento esterno;
21) unità operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
22-bis) ora di dimissione o morte;
23) modalità di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero;
29) diagnosi secondarie di dimissione;
29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero;
30) intervento principale;
30-bis) intervento principale esterno;
30-ter) data intervento principale;
30-quater) ora inizio intervento principale;
30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale;
30-sexies) identificativo anestesista intervento principale;
30-septies) check list sala operatoria intervento principale;
31) interventi secondari;
31-bis) interventi secondari esterni;
32) data intervento secondario;
33) ora inizio intervento secondario;
34) identificativo chirurgo intervento secondario;
35) identificativo anestesista intervento secondario;
36) check list sala operatoria intervento secondario;
37) rilevazione del dolore;
38) stadiazione condensata;
39) pressione arteriosa sistolica;
40) creatinina serica;
41) frazione eiezione.
42) Scala di Rankin (solo strutture codd. 28, 56, 75);
43) Scala di Barthel (BI) (solo strutture codd. 28, 56, 75);
44) Scala di Barthel dispnea (BI-D) (solo strutture cod. 56);
45) Scala Six-Minute Walk Test (6MWT) (solo strutture cod. 56);
46) Scala Glasgow Coma Scale (GCS) (solo strutture cod. 75);
47) Scala Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) (solo strutture cod. 75);
48) Scala Level Cognitive Functioning (LCF) (solo strutture cod. 75);
49) ASIA Impairment Scale: livello di lesione e grado di completezza (solo strutture cod. 28);
50) Scala Spinal Cord Independency Measure (SCIM) (solo strutture cod. 28);
51) Rehabilitation Complexity Scale extended (RCS-e) (solo strutture codd. 28, 56, 75).
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano inviano le schede di dimissione ospedaliera contenenti le sole informazioni di cui al comma 3, esclusivamente in modalità elettronica, in due tracciati distinti, di seguito indicati: Tracciato A - che contiene le informazioni di carattere anagrafico; Tracciato B - che contiene le informazioni relative al ricovero. I dati anagrafici e sanitari sono, quindi, archiviati separatamente e i dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche, come specificato nel disciplinare tecnico riportato nell'allegato A, facente parte integrante del presente decreto; l'invio avviene mensilmente, entro i termini riportati nella seguente tabella:
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| Mese | Scadenza invio |
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| | 15 marzo anno in |
| Gennaio | corso |
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| | 15 aprile anno in |
| Febbraio | corso |
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| | 15 maggio anno in |
| Marzo | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 giugno anno in |
| Aprile | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 luglio anno in |
| Maggio | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 agosto anno in |
| Giugno | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 settembre anno |
| Luglio | in corso |
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| | 15 ottobre anno in|
| Agosto | corso |
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| | 15 novembre anno |
| Settembre | in corso |
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| |15 dicembre anno in|
| Ottobre | corso |
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| | 15 gennaio anno |
| Novembre | seguente |
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| | 15 febbraio anno |
| Dicembre | seguente |
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Entro il 31 marzo dell'anno seguente quello della rilevazione le regioni possono trasmettere eventuali integrazioni.
4-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2016, N. 261.
4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in conformità di quanto previsto dal presente decreto, costituisce adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell', comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero pubblici e privati possono diffondere e pubblicizzare le informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire il rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali.
6. Le due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui all', comma 1, del presente decreto sono gestite in archivi disgiunti. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome individuano i servizi che possono procedere alla ricongiunzione delle due sezioni suddette, esclusivamente per il tempo e nei modi appropriati alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Ciascun trattamento dei dati è attuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-10-27;380#art-3