Art. 2

Modalità di controllo

In vigore dal 1 gen 2000
1. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza e il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, con personale avente i requisiti previsti dall'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, procedono, anche attraverso l'accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri selettivi stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti sale cinematografiche, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi e al numero dei titoli di accesso rilasciati.
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