Art. 1
In vigore dal 12 ago 2000
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la direttiva n. 99/91/CE della Commissione del 23 novembre 1999, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 17 dicembre 1999, n. 538;
Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta dell'8 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 29 maggio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, è modificato come segue:
a) al punto 5 delle "Introduzioni Generali" il testo della "colonna 4 (Restrizioni)" è sostituito dal seguente:
"colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:
il limite di migrazione specifica (LMS);
la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM);
la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA);
ogni altra restrizione specificamente indicata;
ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero";
b) alla Sezione A
1) sono aggiunte, infine, le seguenti voci:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
2) la colonna "restrizioni e/o specifiche", per le voci di seguito riportate, è così modificata:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
c) nella "Sezione B" la colonna "restrizioni e/o specifiche". per le voci di seguito riportate, è così modificata:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
2. L'allegato II, sezione I: Materie plastiche, parte B - Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 579, modificato da ultimo dal decreto 17 dicembre 1999, n. 538, è modificato come segue:
a) al punto 5 delle "Osservazioni Generali" il testo della "colonna 4 (Restrizioni)" è sostituito dal seguente:
"colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:
il limite di migrazione specifica (LMS);
la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM);
la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA);
ogni altra restrizione specificatamente indicata;
ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero";
b) sono aggiunti, infine, i seguenti additivi:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
c) agli additivi di seguito elencati vengono apportate le modifiche riportate nella colonna "restrizioni e/o specifiche" e/o nelle colonne "N°PM/REF" e "N°CAS"
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
d) è depennato l'additivo seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
3. Per la preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall'articolo 2 del decreto 26 aprile 1993, n. 220, possono essere impiegati i prodotti ottenuti per fermentazione batterica riportati nell'allegato I del presente decreto.
4. L'allegato II del presente decreto riporta "altre specifiche" relative alle sostanze ivi elencate.
5. L'allegato III del presente decreto riporta le note relative alla colonna "Restrizioni e/o specifiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 giugno 2000
Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 72
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-06-15;210#art-1