Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

In vigore dal 6 nov 2012
Il comitato amministratore deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all' e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all' del presente decreto; c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui all', comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all', comma 3. Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all', comma 1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all' del presente decreto; d) deliberare le sospensioni ai sensi dell', comma 4; e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all', lettere a) e c); f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS; h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'.

Note all'articolo

  • Il Decreto 26 aprile 2010, (in G.U. 12/05/2010, n. 109), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2010".
  • Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che la lettera b) e' modificata come segue: "alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 11-bis del presente decreto;"." - (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'articolo 11-bis del presente decreto."." - (con l'art. 1, , comma 1, lettera a)) che la lettera e) e' sostituita dalla seguente:"e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita', anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'articolo 5, lettere a) e c);". - (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-04-28;158#art-4

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