Art. 3

Accertamento dei requisiti

In vigore dal 4 lug 2000
1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall', comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli . 2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dal-l', commi 4 e 5, e dall', è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
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