Art. 8

Estinzione anticipata delle obbligazioni

In vigore dal 10 mag 2000
1. Qualora sulla base di disposizioni legislative o contrattuali sia consentito, in caso di estinzione anticipata dei mutui agevolati, il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse a fronte dei mutui stessi, la rinegoziazione del tasso dei mutui agevolati effettuata ai sensi del presente regolamento è equiparata alla estinzione anticipata dei medesimi. L'ammontare delle obbligazioni rimborsate anticipatamente non può comunque superare l'ammontare dei mutui rinegoziati.
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