Art. 2

In vigore dal 20 lug 2000
1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 4 novembre 2000; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 4 novembre 2000, non conformi al presente decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 2. È abrogato il decreto ministeriale 24 giugno 1998, n. 261. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 10 marzo 2000 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2000 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 49
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