Art. 1
In vigore dal 1 apr 2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Viste le disposizioni contenute nel titolo I del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, recanti l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita produttive;
Visto in particolare l'articolo 24 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che in materia di poteri alle regioni prevede:
a) al comma 1, che le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni dell'articolo 19, nonché degli articoli da 21 a 23 e da 32 a 35;
b) al comma 2, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, all'attuazione delle disposizioni del predetto titolo I in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) al comma 6, che le leggi di cui ai commi 1 e 2, non possono avere effetto anteriore al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2000;
Visto altresì l'articolo 25 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante la disciplina transitoria da applicare fino a quando non avranno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, il quale prevede che le regioni, le province ed i comuni partecipano alle attività di controllo e rettifica della dichiarazione di accertamento e di riscossione, nonché a quelle che ineriscono al relativo contenzioso, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive, segnalando elementi e notizie utili e collaborando, eventualmente tramite apposite commissioni paritetiche, con osservazioni e proposte, alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'amministrazione finanziaria;
Considerato che il comma 2 del citato articolo 25 prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di partecipazione delle regioni, delle province e dei comuni alle attività indicate nello stesso articolo 25 e possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento;
Ritenuta l'opportunità di istituire, presso ciascuna Direzione regionale delle entrate e presso la Direzioni delle entrate per le province antonome di Trento e di Bolzano una Commissione paritetica;
Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 23 settembre 1999;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-230/UCL del 10 gennaio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
1. È istituita, presso ciascuna direzione regionale delle entrate e presso le direzioni delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano, una commissione paritetica per la stesura di programmi di accertamento in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
2. La commissione paritetica di cui al comma 1 predispone specifici programmi di accertamento per gli uffici dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale e degli obiettivi strategici definiti dal Ministero delle finanze.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la commissione paritetica si avvale anche degli elementi e delle notizie utili, nonché delle osservazioni e delle proposte, che le province ed i comuni possono segnalare e formulare ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
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