Art. 5

Commissione esaminatrice

In vigore dal 25 mar 2000
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. La commissione è nominata con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
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Commissione esaminatrice (Art. 5 Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso interno, per titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore nel Corpo della polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo