Art. 1
In vigore dal 25 mar 2000
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";
Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificati dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 "Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria,...";
Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni concernenti la disciplina del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria con la previsione del ricorso a procedure selettive preliminari;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi prot. n. 248/99 del 6 dicembre 1999;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 32/U del 14 gennaio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. L'articolo 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, è integrato con l'introduzione del comma 6-bis di seguito riportato:
"6-bis. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, le prove d'esame di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere precedute da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle citate prove d'esame. Le modalità di espletamento della prova preliminare sono disciplinate conformemente alle previsioni contenute nel precedente , commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1o febbraio 2000
Il Ministro: Diliberto Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 70
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-02-01;51#art-1