Art. 3

Funzioni del comitato

In vigore dal 19 gen 2002
1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti: a) predisporre, in conformità dei criteri ed indirizzi stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci stessi, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; b) adottare le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio; d) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo; e) vigilare sulla tenuta e sull'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla gestione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 dicembre 1999 Il Ministro: Salvi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000 Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 63

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1999-12-20;553#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo