Art. 2
Gradualità e flessibilità della prova
In vigore dal 28 gen 2000
1. L'art. 4 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, citato in premessa, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Gradualità e flessibilità della prova). - 1. Per l'anno scolastico 1999-2000, la prova concerne una sola delle tipologie di cui all' del citato decreto ministeriale n. 357/1998, ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere B) e C), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
2. La prova, che non potrà coinvolgere più di quattro discipline, può prevedere:
a) non più di quattro argomenti per la trattazione sintetica;
b) da otto a dodici quesiti a risposta singola;
c) da venti a trenta quesiti a risposta multipla;
d) non più di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
e) non più di due casi pratici e professionali;
f) un progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a sei e quindici.
4. Per l'anno scolastico 1999-2000, le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconica e/o grafica) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall' del decreto n. 357 del 18 settembre 1998 e contenute nei limiti di cui al precitato comma 2. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE".
2. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 novembre 1999
Il Ministro: Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 345
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-11-08;520#art-2