Art. 8
Durata normale dei corsi di studio
In vigore dal 19 gen 2000
1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all', tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'.
2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-11-03;509#art-8