Art. 1
In vigore dal 11 nov 1999
IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del 14 luglio 1999 e del 27 luglio 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 26 aprile 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 2309 del 6 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo unico
1. All'articolo 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3, lettera e), il primo periodo è sostituito dal seguente: "ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.";
b) nel comma 3, lettera f), dopo le parole "statali e non statali", tolta la virgola, sono aggiunte le seguenti parole: "e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea,";
c) nel comma 3, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
" g) ai docenti ed agli studenti delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storicoartistico delle facoltà di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso";
d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
" 6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso è ridotto alla metà.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e) e sulle riduzioni di cui al comma 6.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 settembre 1999
Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-09-28;375#art-1