Art. 3

In vigore dal 18 set 1999
1. I produttori, singoli o associati, interessati all'utilizzo di attestazione di specificità devono scegliere, nella corrispondente sezione dell'elenco previsto all', l'organismo privato di controllo dandone comunicazione alla regione o alle regioni, competenti per il territorio nel quale si effettua la produzione. 2. Gli stessi produttori hanno l'onere di comunicare l'inizio della loro attività alla regione o alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti territorialmente e all'organismo privato di cui al comma 1, che dovrà garantire, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la conformità del prodotto ai prescritti requisiti prima della immissione in commercio. 3. Nel caso in cui non venga effettuata la scelta di cui al comma 1, per la accertata difficoltà di individuazione di un idoneo organismo privato autorizzato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle cui aree geografiche ricadono le attività produttive interessate, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi, i quali, se di natura privata, debbono rispondere ai requisiti indicati all' e debbono essere iscritti nell'apposito elenco. 4. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e su quelli pubblici è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le attività produttive svolte nel territorio di propria competenza.
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