Art. 1

In vigore dal 18 nov 1999
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, concernente l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine di soia concentrate e ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, concernente il regolamento per l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1996, n. 620, recante modificazioni al citato decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 7; Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di un nuovo decreto con il quale venga organicamente disciplinato l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 15 luglio 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, è sostituito dal seguente: " 2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, è sostituito dal seguente: '' 4. L'aggiunta delle sostanze di cui all' è consentita per i seguenti alimenti: a) insaccati crudi, freschi o stagionati; b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate; c) preparazioni di sole carni crude.''". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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