Art. 1
Definizione dei parametri obiettivi per le province
In vigore dal 30 lug 1999
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari;
Visto l'articolo 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato sul rendiconto della gestione;
Considerato che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni del personale, nonché ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;
Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;
Sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali;
Visto il parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 novembre 1998;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizione dei parametri obiettivi per le province
1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 15 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, inferiore al 9 per cento delle entrate correnti di cui alla lettera b);
g) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1999-05-06;227#art-1