Art. 1
In vigore dal 12 giu 1999
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione degli uffici e dei servizi delle amministrazioni dello Stato da escludere dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi;
Considerati i risultati della ricognizione effettuata nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno per l'individuazione degli uffici che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, vanno esclusi dall'adozione del predetto regime di orario;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Ministeri, per il comparto Aziende e l'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché successive disposizioni contrattuali e normative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. OM/7101-1732 del 20 aprile 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno esclusi dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi sono indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante dei presente regolamento.
2. Nell'ambito degli uffici non compresi nell'allegato di cui al comma 1, sarà garantito il funzionamento degli uffici che sono preposti alle operazioni delle consultazioni generali politiche, referendarie ed europee, nonché delle consultazioni amministrative e regionali, con ordinanza del dirigente generale della competente direzione generale e dei dirigenti generali degli uffici periferici, secondo le modalità previste dai contratti collettivi.
3. Per assicurare l'attività di diretta collaborazione con il Ministro da parte dei direttori generali e dei direttori degli uffici centrali sono individuate nell'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento, le unità organizzative, nonché le condizioni in presenza delle quali le predette unità garantiscono il servizio anche nella giornata del sabato con un contingente funzionale minimo di personale e, comunque, non superiore al 30%.
4. Nel predetto allegato 2 sono altresì individuate le unità organizzative degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza che assicurano il servizio nella giornata del sabato, con un contingente funzionale minimo di personale e, comunque, non superiore al 30%, per garantire le attività di supporto logistico e contabile connesse alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 aprile 1999
Il Ministro: Russo Jervolino Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 337
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1999-04-22;151#art-1