Art. 1
In vigore dal 2 giu 1999
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale;
Visti il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994, ed il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1997 con il quale il predetto regolamento è stato annullato;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 18 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 gennaio 1999;
Vista la nota in data 16 febbraio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. È individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.
2. L'igienista dentale:
a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnicostatistici;
c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o liberoprofessionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1999-03-15;137#art-1