Art. 1
In vigore dal 21 apr 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il comma 5-ter dell' del decretolegge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che i canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci;
Considerato che la disposizione innanzi citata stabilisce altresì che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite le pendenze afferenti ai canoni pregressi;
Rilevato che la stessa disposizione aggiunge che le sue previsioni si applicano anche alle società che attualmente provvedono, in base a leggi speciali, alla gestione totale degli aeroporti;
Ritenuto che il tenore del comma 5-ter dell' citato risulta tale da consentire interventi attuativi differenziati, a seconda che con essi si intenda provvedere, per il passato, alla definizione delle pendenze afferenti ai canoni pregressi, e, per il futuro, alla fissazione delle modalità di determinazione dei canoni dovuti dalle società innanzi dette, anche esercenti la gestione totale degli impianti aeroportuali; che lo stesso tenore della norma consente di provvedere, per la definizione dei profili economici concernenti i rapporti pregressi, attraverso lo strumento del regolamento interministeriale, e, per la definizione degli stessi profili, riguardanti tuttavia i rapporti futuri, attraverso i più opportuni atti dirigenziali, da adottare nondimeno sulla scorta di idonei atti di indirizzo degli organi di governo interessati, tenuto conto delle modifiche apportate al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e, di conseguenza, della disposizione di cui al comma 1, lettera d), del vigente articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Considerata pertanto la necessità di provvedere con regolamento alla disciplina di modalità e termini idonei a definire le pendenze afferenti ai canoni di concessione pregressi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 luglio 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7504 del 2 febbraio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Per la definizione delle pendenze afferenti ai canoni di concessione aeroportuale, relativi alle annualità precedenti al 1997, i soggetti titolari di gestioni aeroportuali totali o parziali, anche in regime precario, debbono presentare apposita istanza entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1, nei confronti dei quali non siano state definite le pendenze afferenti ai canoni pregressi relativi ad una o più annualità, sono tenuti a corrispondere una somma pari al 10 per cento delle entrate comunque riscosse dall'amministrazione ovvero dai gestori, per l'uso degli aeroporti ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 324, e del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, incrementata di un punto percentuale per ciascun anno intercorrente tra l'anno di riferimento e l'anno in corso. Tale somma è in ogni caso ridotta di quanto eventualmente già versato a titolo di canone dai richiedenti nel periodo innanzi detto.
3. L'istanza, che deve contenere i dati indicati nello schema allegato al presente regolamento, è presentata al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla rinuncia da parte dei soggetti di cui al comma 1, ai ricorsi amministrativi e ai giudizi in corso, con compensazione delle relative spese, nonché all'assunzione da parte del richiedente dell'impegno a corrispondere le rate annuali alle rispettive scadenze nonché alla prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.
4. In caso di mancata presentazione ovvero di rinuncia all'istanza, da parte dei soggetti interessati, il Ministero dei trasporti e della navigazione ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, che provvede direttamente all'accertamento delle somme dovute da parte di ciascun gestore, nella misura indicata dal comma 2, con la maggiorazione del 5 per cento.
5. Il pagamento, ove sia in un'unica soluzione, è effettuato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'amministrazione della somma dovuta. Trascorso il detto termine senza che il soggetto interessato abbia provveduto al pagamento, l'istanza si intende rinunciata.
6. Fino all'istituzione di un apposito capitolo da iscriversi nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, le somme di cui al comma 2 sono versate nei competenti capitoli del Ministero delle finanze per il loro successivo riaccredito in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'atto della sottoscrizione del contratto di programma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 marzo 1999
Il Ministro delle finanze Visco
Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 184
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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