Art. 1
In vigore dal 27 apr 1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneità del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 658 del 5 giugno 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto concernenti i criteri e le modalità per il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee, di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, ed allegato A.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 febbraio 1999
Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 191
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-02-23;88#art-1