Art. 1
Modifiche ai criteri di nomina dei presidenti
In vigore dal 9 giu 1999
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina i predetti esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359, concernente le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e di designazione dei componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Riscontrata l'esigenza di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto ministeriale n. 359 del 18 settembre 1998, al fine di ampliare le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di Presidente o di Commissario e di specificare in maniera più esplicita e puntuale alcuni requisiti dei componenti le commissioni;
Ritenuto che le suddette modifiche e integrazioni rispondano anche all'intento di rendere più agevole la costituzione delle commissioni esaminatrici nel primo anno di applicazione della nuova normativa sugli esami di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 15/99, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 febbraio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5880 U/L LP 1653 17 febbraio 1999);
Adotta
il seguente regolamento:
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Modifiche ai criteri di nomina dei presidenti
1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359, le lettere a) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
" a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili";
" e) capi d'istituto, nonché docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-02-17;149#art-1