Art. 2
In vigore dal 13 apr 1999
1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia, propone al Ministero per le politiche agricole misure tecniche concernenti:
a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa;
b) l'uso degli attrezzi consentiti;
c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attività;
d) modificazioni ai punti di sbarco autorizzati;
e) costituzione di aree di ripopolamento;
f) criteri per l'assegnazione, a partire dal 1 gennaio 2009, di nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni comunque disponibili, nonché per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili;
g) le altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse.
2. Il consorzio, nei limiti previsti dalla vigente disciplina in materia, comunica alla capitaneria di porto competente per territorio le violazioni accertate e propone le sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.
3. Il consorzio propone le misure di gestione di cui al comma 1 al direttore generale della pesca e dell'acquacoltura, che, per quanto riguarda quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), le emana entro sette giorni dal ricevimento; limitatamente alle misure previste dalla lettera g), ove ritenga necessario approfondire la proposta, il direttore acquisisce il parere del Comitato nazionale di cui all' della legge n. 41/1982. Le misure tecniche diventano esecutive nei confronti di tutti i soggetti abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi nell'area di competenza del consorzio dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. AI fine di garantire la gestione razionale delle risorse anche a mezzo del monitoraggio della relativa attività, il consorzio può prevedere che le misure previste dal comma 1 si applichino solo nei confronti degli aderenti al consorzio medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-12-01;515#art-2