Art. 1

In vigore dal 19 dic 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1964, recante le norme di applicazione della legge sopracitata ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, che disciplinano la procedura elettorale per l'elezione dei membri dei consigli compartimentali; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che all'articolo 32, comma 7, ha modificato gli articoli 10 e 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, attribuendo la presidenza dei consigli compartimentali degli spedizionieri doganali e del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ad un componente eletto tra i membri stessi; Ritenuta la necessità, in considerazione delle nuove disposizioni legislative menzionate e con espresso riferimento allo spirito ed alle finalità perseguite dalle stesse, di provvedere a modificare in conformità le norme del citato decreto 10 marzo 1964 di applicazione della più volte citata legge n. 1612 del 1960; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 2 luglio 1998; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-4217/M a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: . 1. Al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale10 marzo 1964, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 4, primo comma, le parole: "dal capo del compartimento doganale d'ispezione", sono sostituite dalle seguenti: "da un componente eletto tra i membri stessi"; b) nell'articolo 8 il primo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente: "Le operazioni di voto si effettuano presso le sedi dei singoli consigli compartimentali e con le modalità fissate dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali."; c) gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono soppressi; d) nell'articolo 15, primo comma, le parole: "coi precedenti articoli", sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali"; e) nell'articolo 16, terzo comma, le parole: "presso ciascuna direzione circoscrizionale", sono sostituite dalle seguenti: "presso la sede di ciascun consiglio compartimentale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 ottobre 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 20
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Art. 1 Regolamento recante modificazioni al decreto 10 marzo 1964 concernente il regolamento per le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi del fondo previdenziale assistenziale a favore degli spedizionieri doganali". — Testo vigente | Portale Normativo