Art. 3
In vigore dal 13 mag 1999
1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 1998
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 71
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