Art. 1
In vigore dal 1 dic 1998
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, il quale ha aggiunto gli articoli 14 e 15 al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, ed, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 14, che prevede che per la disciplina del servizio d'informatica giuridica sono emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1987;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990;
Attesa la necessità di emendare il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 novembre 1995, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996, nella parte in cui esclude dalla fruizione del servizio gli agrotecnici, anch'essi ricompresi nell'ambito delle professioni di area agricola;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 23 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 6166 del 26 agosto 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. L' del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 novembre 1995, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996, modificativo dell' del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, è sostituito dal seguente:
"Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i dottori in agraria, gli agrotecnici, i periti agrari, iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio d'informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto presideriziale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 settembre 1998
Il Ministro di grazia e giustizia Flick
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1998
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 379
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-09-21;393#art-1