Art. 1
In vigore dal 30 ott 1998
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 4;
Visto l'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che, in applicazione delle norme sopracitate, occorre procedere alla definizione di aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio;
Ritenuto che tali aree devono contenere le materie dell'ultimo anno dei corsi di studio, raggruppate secondo criteri di affinità riferiti, per quanto possibile, ai fondamenti epistemologici delle materie stesse ovvero ai rapporti esistenti tra di esse nella pratica didattica consolidata nel sistema scolastico;
Ritenuto, altresì, che tali aree possono assicurare condizioni di migliore funzionalità, nonché coerenza e uniformità di comportamenti nell'attività delle commissioni, specialmente con riferimento al momento valutativo;
Considerato che, in relazione alle esigenze sopra evidenziate, si rivela opportuno costituire due aree disciplinari per ciascun indirizzo di studi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 162/98, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5046 del 17 settembre 1998);
Emana
il seguente regolamento:
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1. Ai fini della correzione delle prove scritte e dell'espletamento del colloquio, le materie dell'ultimo anno dei corsi di studio della scuola secondaria superiore sono raggruppate nelle aree disciplinari di cui alla tabella allegata, facente parte integrante del presente decreto.
2. Ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni d'esame, le stesse possono procedere, operando con riferimento alle aree disciplinari di cui alla tabella sopracitata.
3. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 1998
Il Ministro: Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 302
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1998-09-18;358#art-1