Art. 4
Imputazione della spesa
In vigore dal 28 ott 1998
1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle singole amministrazioni.
2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 settembre 1998
p. Il Ministro: Pennacchi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 323
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-09-01;352#art-4