Art. 2
In vigore dal 17 ott 1998
1. Coloro che hanno conseguito il diploma dal 1 marzo 1992 al 31 dicembre 1996 presso le scuole autorizzate al completamento dei corsi di assistente sociale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi agli esami di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale, previa valutazione, da parte delle università sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale, della documentazione attestante il curriculum svolto.
2. I titoli convalidati dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria nel periodo dal 21 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore del presente regolamento consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e successive integrazioni si applicano altresì agli assistenti sociali che, in possesso dei requisiti prescritti, alla data di entrata in vigore del predetto decreto erano in servizio in qualità di assistenti sociali presso enti e imprese private.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 1998
Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 153
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-08-05;340#art-2