Art. 2

In vigore dal 16 set 1998
1. Il diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 luglio 1998 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 43
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