Art. 1
In vigore dal 15 ott 1998
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l', comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministero di grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'immissione alle prove scritte del concorso notarile;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale è stato adottato il regolamento di cui sopra, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290;
Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di una più puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota 22 luglio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. L'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:
" 6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La formulazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistente, dovrà rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:
a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;
b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà, di cui all'articolo 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà, tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 1998
Il Ministro: Flick Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1998
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 336
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-07-24;339#art-1